Art. 1.

      1. Al comma 5-bis dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli sportivi extracomunitari autorizzati a svolgere attività sportiva dilettantistica in Italia, a condizione che si trovino nel territorio nazionale da almeno sei mesi, possono cambiare settore di attività previa stipula di un contratto di lavoro subordinato o previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 per il lavoro autonomo. Lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma diversa da quella sportiva è consentito anche contemporaneamente all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica».